Il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 105 e seguenti offre un’importante definizione di lavoro in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota” un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri a un piano stabile”.
Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.